Non c’è trasferimento d’azienda senza continuità nei rapporti di lavoro
Vanno dimostrati sia tale effetto essenziale dell’operazione, alla base della salvaguardia della posizione lavorativa, sia la continuità aziendale
Il trasferimento d’azienda disciplinato dall’art. 2112 c.c. è un fenomeno che ha una sua specificità, sia negli elementi costitutivi che negli effetti, questi ultimi consistenti soprattutto nella continuità dei rapporti di lavoro. Il lavoratore che agisce in giudizio per richiedere l’applicabilità dell’art. 2112 per il mantenimento dei propri diritti, deve dimostrare l’esistenza di una continuità aziendale e la verificazione dell’effetto essenziale del trasferimento d’azienda, che è costituito dalla continuità del rapporto di lavoro.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11763 di ieri, 27 maggio 2011.
Nel caso di specie, un lavoratore agiva in giudizio esponendo di essere stato assunto da diverse imprese succedutesi nell’attività ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41