Violazioni del plafond IVA: conta l’anno di utilizzo, non quello di formazione
Desta però perplessità la condizione dell’esportazione «fisica» dei beni acquistati dall’esportatore abituale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12774 depositata ieri, ha affermato che le contestazioni riguardanti il plafond IVA non si riferiscono all’anno di formazione, ma a quello (successivo) di utilizzo del medesimo.
Di conseguenza, nei casi di insussistenza o di superamento del plafond disponibile, il termine quadriennale di decadenza del potere di accertamento decorre dall’anno in cui il plafond è stato “speso” per acquistare beni/servizi senza applicazione dell’IVA.
Il plafond è generato dalle operazioni con l’estero. In caso di adozione del metodo solare, si fa riferimento alle operazioni registrate nell’anno precedente; in caso, invece, di adozione del metodo mensile, l’agevolazione compete in relazione all’importo delle operazioni ...
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