Mediazione: modifiche degli organismi nel registro, vale il «silenzio assenso»
La circ. 13 giugno 2011 del Ministero della Giustizia chiarisce che l’istituto si applica anche alle istanze di modifica dei requisiti d’iscrizione
L’istituto del silenzio assenso, così come disciplinato dalla L. n. 241/90, nella parte in cui lo ha generalizzato a ogni procedimento amministrativo, si applica anche a qualunque vicenda modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, che ciascun organismo di mediazione o ente di formazione è tenuto a comunicare alla direzione generale del Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 8 del DM n. 180/2010. Resta comunque fermo il potere di intervento dell’amministrazione vigilante e l’autoresponsabilità del soggetto istante nel momento in cui presenta un’autocertificazione.
Sono questi alcuni chiarimenti contenuti della circolare 13 giugno 2011 del Ministero della Giustizia, pubblicata ieri.
Il documento premette ...
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