Il professionista deve controllare la serietà della società finanziatrice
Se incaricato dal cliente di reperire un finanziatore, il professionista poco diligente è tenuto risarcire i danni e non ha diritto al compenso
Il professionista che, incaricato dal cliente di reperire un finanziatore, non fornisce allo stesso una corretta e sicura informazione del soggetto con cui contrattare, omettendo di controllare la serietà della società finanziatrice, è tenuto a risarcire i danni susseguenti e non ha diritto al compenso per l’opera prestata.
È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di ieri, 16 giugno 2011, n. 13284.
Nei fatti, un ragioniere era stato condannato dalla Corte d’Appello per il risarcimento dei danni patiti dalla società, di cui era commercialista, per mancata diligenza nell’esercizio di uno specifico incarico allo stesso commissionato (art. 1176 comma 2 c.c.): trovare un finanziatore per l’operazione di installazione di nuovi impianti di autolavaggio. ...
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