Esportazione triangolare, decisiva l’originaria intenzione delle parti
Per la Cassazione, conta la prova documentale della volontà dei residenti di trasferire il bene fuori dalla Comunità
La configurabilità dell’operazione di esportazione triangolare, non imponibile ai fini IVA, in virtù dell’applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/1972, non è subordinata alla dimostrazione che il trasporto in territorio extracomunitario sia effettivamente avvenuto a nome e cura del cedente: è, invece, necessario che il contribuente provi l’originaria volontà del primo e secondo cedente residente, ovvero di compiere un’operazione nazionale, in vista del trasporto al cessionario, fiscalmente domiciliato in uno Stato non comunitario.
Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13951, depositata ieri, 24 giugno 2011, accogliendo il ricorso di un’impresa, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, che – contrariamente
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