Possibile il contratto di amministrazione senza intestazione fiduciaria
Per Assofiduciaria, la ris. 61 dell’Agenzia conferma che si può ricorrere allo schema senza intestazione per l’amministrazione di titoli e valori mobiliari
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 61/2011, le società fiduciarie possono operare come sostituti d’imposta sia per i redditi di capitale che per i redditi diversi – applicando eventualmente il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del DLgs. 461/97 – solo a condizione di garantire che ogni flusso reddituale, relativo ai conti e dossier direttamente intestati al fiduciante, transiti su conti intestati alla società fiduciaria. Quest’ultima, quindi, dovrà effettuare le comunicazioni dovute in base alla disciplina del monitoraggio fiscale e quelle imposte ai sostituti di imposta, salvo per i flussi che scontano il prelievo in via definitiva ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 461/97.
Assofiduciaria, con la comunicazione n. 45/2011, precisa che ...
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