Con sottoscrizione del Capo Ufficio Controlli, appello inammissibile
L’Ufficio non può impugnare la sentenza di primo grado, se la firma del ricorso non è del Direttore e la delega non è stata prodotta agli atti
Non è ammissibile l’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Ufficio, se il ricorso è firmato dal Capo Ufficio Controlli anziché dal Direttore, e la delega a tale sottoscrizione non è stata prodotta agli atti. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza del 5 luglio 2011, numero 58/27/11.
L’articolo 10 del DLgs. 546/1992 stabilisce che parte del processo, innanzi alle Commissioni tributarie è, oltre al contribuente, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso; il successivo articolo 11, comma 2 prevede, poi, che tale Ufficio stia in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
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