Possibile riallineare il costo della partecipazione consolidata
Esteso l’ambito oggettivo dell’affrancamento relativo alle operazioni straordinarie riguardo il maggior valore del costo delle partecipazioni
Il comma 12 dell’art. 23 del DL n. 98/2011 introduce la possibilità di riallineare il maggior valore “incorporato” nel costo delle partecipazioni di controllo riferito ad avviamento o ad altre attività immateriali.
È il caso in cui, a seguito di un’operazione straordinaria, l’avviamento e le altre attività immateriali non siano (autonomamente) iscritti nel bilancio della società avente causa, ma risultino iscritti sul costo della partecipazione e vengano evidenziati solo a livello di consolidato, nel momento in cui si elidono le partecipazioni di controllo detenute.
Secondo l’attuale disciplina, è possibile affrancare i maggior valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali, ai sensi del comma 2-ter dell’art.
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