Rappresentante fiscale con plafond IVA anche dal 2011
La circ. 80/2011 dell’Agenzia precisa che, con il «nuovo» regime territoriale, non è precluso l’utilizzo del plafond di esportatore abituale
Anche dopo le modifiche apportate dal DLgs. n. 18/2010 al regime territoriale delle prestazioni di servizi, con decorrenza 2010, il soggetto non residente, identificato nel territorio dello Stato tramite rappresentante fiscale, può continuare a beneficiare del plafond di esportatore abituale e acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DPR 633/72. È quanto emerge dalla lettura della risoluzione n. 80 emanata ieri, 4 agosto 2011, dall’Agenzia delle Entrate.
La questione posta all’attenzione dei tecnici dell’Agenzia riguarda una società svizzera, identificata ai fini IVA nel territorio dello Stato tramite un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 633/72, il quale procede all’assolvimento ...
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