Il contribuente può «accedere» alla notizia di reato
Per il Consiglio di Stato, la notizia di reato resta accessibile perché non costituisce un atto dell’indagine penale, ma il presupposto di essa
La notitia criminis presentata dall’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica nei confronti di un contribuente non costituisce un atto dell’indagine penale, ma il presupposto di essa, rimanendo, quindi, liberamente accessibile da parte del soggetto accertato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4769/2011.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato il controllo della posizione fiscale di una spa per gli anni d’imposta dal 2005 al 2007, trasmetteva all’Autorità giudiziaria una notizia di reato a carico della società, relativa all’anno 2004. La presentazione di tale denuncia determinava, così, il raddoppio dei termini per l’accertamento, come previsto dall’art. 43, comma 3 del DPR 600/1973 (inserito dall’art.
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