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Individuazione della residenza, non basta l’utenza elettrica in Italia

Inoltre, l’art. 2 comma 2 del TUIR prevede, per la residenza, un requisito temporale di almeno 183 giorni nell’arco di un periodo d’imposta

/ Alessandro BORGOGLIO

Giovedì, 8 settembre 2011

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La semplice intestazione di un’utenza domestica di energia elettrica non configura, di per sé, una circostanza sufficiente per ricondurre in Italia la sede principale degli affari e degli interessi di un contribuente residente all’estero. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Milano, con la sentenza n. 241 del 20 luglio 2011.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a una persona fisica, per l’anno d’imposta 2005, determinando una maggiore IRPEF dovuta, oltre a sanzioni e interessi. La rettifica parziale, ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR 600/1973, nasceva dalle informazioni desunte dall’Anagrafe tributaria, in base alle quali risultava che il soggetto accertato avesse percepito, nel 2005, compensi non dichiarati.

Il contribuente ...

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