Dispositivi antincendio obbligatori in azienda anche dove manca il rischio
Il datore di lavoro non può individuare discrezionalmente le zone dove il pericolo sussiste o meno
Se per l’esercizio di una determinata attività produttiva la legge prescrive l’adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore l’individuazione delle zone ove il pericolo sussiste e quelle ove non sussiste.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33294 di ieri, 7 settembre 2011, che ha confermato la condanna penale per quel datore di lavoro reo di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, così come disposto dall’art. 451 c.p..
Nel caso di specie, il gestore di una ditta di servizi ecologici veniva condannato per non aver collocato idonei dispositivi antincendio in tutta l’area del complesso ...
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