La congruità nell’anno accertato non ripara più dall’accertamento presuntivo
Stando alla manovra di Ferragosto, per beneficiare della copertura da futuri accertamenti, occorrerà risultare congrui anche per l’anno precedente
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 35, del DL 138/2011, non sarà più sufficiente la congruità alle risultanze degli studi di settore per poter beneficiare della copertura dagli accertamenti analitico-presuntivi, come previsto dall’art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146/98.
Con la manovra di Ferragosto, infatti, il Legislatore ha modificato tale ultima disposizione che, si ricorda, prevede che gli accertamenti analitico-induttivi non possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti che risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore. Tuttavia, tale copertura non è più attivabile laddove, nonostante l’allineamento a GERICO, l’ammontare delle attività non dichiarate, come emergenti dall’accertamento
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