Scissioni: riporto «illimitato» degli interessi passivi se non c’è aggregazione
Se l’operazione non integra in capo a un determinato soggetto alcun fenomeno aggregativo, le norme limitative non valgono
Come la generalità delle posizioni soggettive, anche quella concernente le eccedenze di interessi passivi non dedotte dalla scissa ex art. 96 TUIR si trasferisce in capo alle beneficiarie (e, in caso di scissione parziale, permane in capo alla scissa) in proporzione all’ammontare dei patrimoni netti contabili attribuiti a ciascuna beneficiaria (e, in caso di scissione parziale, rimasto alla scissa), conformemente a quanto sancito dal comma 4 dell’art. 173 TUIR.
Ciò detto, si pone il dubbio se questa suddivisione proporzionale ex comma 4 dell’art. 173 TUIR incontri le condizioni e le limitazioni espressamente previste dal successivo comma 10 dell’art. 173 TUIR in materia di riporto post scissione delle perdite fiscali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate e anche Assonime, ...
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