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IL CASO DEL GIORNO

Fallimento, compensazione IVA con visto di conformità

/ Michele BANA

Mercoledì, 5 ottobre 2011

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La procedura concorsuale principe può essere caratterizzata da due tipologie di credito IVA, la prima delle quali maturata nella frazione di periodo d’imposta antecedente la sentenza di fallimento, e formalmente emersa nella dichiarazione che il curatore è tenuto a presentare entro quattro mesi dalla propria nomina (art. 74-bis, comma 1, del DPR n. 633/1972).

L’eccedenza in parola non può essere utilizzata in compensazione con debiti maturati nel corso del fallimento, in quanto si tratta di importi relativi a soggetti differenti – il debitore insolvente e la massa concorsuale – sorti in momenti diversi, salvo il caso del trascinamento dell’attività del fallito nella procedura (circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2011 e ris. n. 279/2002). Analogamente, il credito IVA sorto ...

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