Fallimento, compensazione IVA con visto di conformità
Utilizzo dei crediti superiori a 15mila euro secondo le regole ordinarie
La procedura concorsuale principe può essere caratterizzata da due tipologie di credito IVA, la prima delle quali maturata nella frazione di periodo d’imposta antecedente la sentenza di fallimento, e formalmente emersa nella dichiarazione che il curatore è tenuto a presentare entro quattro mesi dalla propria nomina (art. 74-bis, comma 1, del DPR n. 633/1972).
L’eccedenza in parola non può essere utilizzata in compensazione con debiti maturati nel corso del fallimento, in quanto si tratta di importi relativi a soggetti differenti – il debitore insolvente e la massa concorsuale – sorti in momenti diversi, salvo il caso del trascinamento dell’attività del fallito nella procedura (circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2011 e ris. n. 279/2002). Analogamente, il credito IVA sorto ...
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