Per il ritardo nell’insinuazione «paga» anche l’Agenzia delle Entrate
Secondo la Cassazione, l’Amministrazione finanziaria deve rispettare i termini di legge per presentare l’istanza di ammissione tardiva al passivo
L’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, è tenuta al rispetto del termine per la presentazione della domanda tardiva di ammissione al passivo di un credito di cui all’art. 101 del RD 267/42, e i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle non possono costituire un’esimente.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20910 depositata ieri, 11 ottobre 2011.
Nei fatti, il Fallimento di una spa proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale con cui veniva accolta, in maniera parziale, l’opposizione allo stato passivo proposta da Equitalia avverso l’esclusione del proprio credito tributario – originato da un controllo sulla dichiarazione
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