Cessione ristretta per i crediti IRES «ante» consolidato
I limiti e i vincoli previsti per tale cessione sembrano più restrittivi di quelli previsti per la cessione dei crediti IVA
Nell’ambito dei gruppi societari, le eccedenze d’imposta possono essere cedute all’interno del gruppo con modalità e vincoli diversi a seconda che le società abbiano o meno aderito all’istituto del consolidato fiscale e in base alla tipologia di credito d’imposta ceduto.
Nel caso di opzione per il consolidato fiscale, l’art. 118 comma 2 del TUIR prevede che le eccedenze d’imposta IRES, anteriori all’inizio della tassazione consolidata di gruppo, possano essere utilizzate dalla società o ente controllante o, in alternativa, dalla controllata cui competono.
Tale utilizzo deve, però, essere effettuato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 43-ter del DPR 602/73 e, in particolare, si realizza una cessione di eccedenza IRES ...
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