Credito del professionista privilegiato se utile al risanamento dell’impresa
Secondo la Cassazione, è atto di ordinaria amministrazione e non richiede l’autorizzazione del giudice
È atto di ordinaria amministrazione, dunque non necessita dell’autorizzazione specifica del giudice, l’incarico professionale che risulta pertinente e idoneo alla conservazione e/o al risanamento dell’impresa. Ciò anche se la prestazione richiede un costo elevato. Lo ha chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21925, depositata ieri.
Nei fatti, una commercialista si opponeva al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento con il quale il giudice delegato non aveva ammesso il suo credito professionale insinuato in via privilegiata. Secondo il giudice, l’incarico sarebbe stato assegnato in pendenza di procedimento di concordato preventivo senza autorizzazione, in violazione dell’art. 167 del RD 267/42 (L. fall.).
Ai sensi del comma 2 ...
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