La Cassazione amplia l’autotutela di «secondo grado»
A processo instaurato, l’Ufficio può «revocare» l’atto cambiando totalmente la motivazione, e il giudizio si estingue
I provvedimenti di autotutela, per così dire, “a favore” dell’Amministrazione finanziaria, comportano molti problemi operativi, che si complicano ulteriormente se il contribuente ha già impugnato il primo provvedimento impositivo (si veda “Accertamento «ridotto», non viene meno l’acquiescenza” del 14 marzo 2011).
La questione è la seguente: l’Ufficio emana un accertamento, dopodiché, resosi conto di un vizio che ne potrebbe cagionare l’annullamento in sede processuale, lo annulla e ne riemette uno nuovo.
Per prima cosa, occorre ricordare che ciò è possibile se non sono ancora spirati i termini di decadenza dal potere di accertamento, posto che il loro decorso costituisce un limite invalicabile all’autotutela.
Detto ciò, schematizzando, possono ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41