Interessi «incerti» nei nuovi accertamenti esecutivi
Nell’accertamento non è possibile quantificare con esattezza gli interessi dovuti, visto che il termine per il ricorso è «mobile»
Nel sistema degli accertamenti esecutivi, il contribuente deve versare le somme entro il termine per il ricorso e, in tal caso, occorre anche corrispondere gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Se, invece, il versamento non avviene nei termini, oltre a ciò occorre versare gli interessi di mora, calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’accertamento sino a quando avviene il pagamento.
L’art. 20 del DPR 602/73 stabilisce che, sulle somme richieste mediante l’avviso di accertamento, sono dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (attualmente, nella misura del 4% annuo), che vanno calcolati dal giorno di scadenza del pagamento sino a quello in cui il ruolo è stato consegnato all’Agente della riscossione.
Ora, nel sistema degli accertamenti esecutivi,
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