Se il GIP archivia, non raddoppiano i termini per l’accertamento
L’archiviazione del reato nel merito elimina l’obbligo della denuncia penale, quindi l’applicabilità del raddoppio dei termini
Continuano a emergere sentenze della giurisprudenza di merito sull’ambito applicativo del raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti (si veda anche “I termini raddoppiano solo se c’è reato, non bastano semplici indizi” del 10 ottobre 2011).
La Corte Costituzionale, con la sentenza 247/2011, ha sancito che il raddoppio dei termini si verifica anche quando l’elemento penalmente rilevante viene rinvenuto a termini “ordinari” decaduti, posto che mediante tale interpretazione non si prorogano i termini, siccome il Legislatore, con il DL 223/2006, ha introdotto un diverso termine per l’accertamento, legato all’obbligo di presentazione della denuncia penale.
Allora, da quanto esposto è possibile sostenere che il raddoppio opera se ...
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