Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi locali solo da parte dei Comuni
A partire da tale data, la riscossione spontanea non può essere affidata a terzi
Dal 1° gennaio 2012 la riscossione spontanea dei tributi locali deve essere effettuata solo dai Comuni, ovvero mediante affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), n. 3) del DLgs. n. 446/1997, senza possibilità di affidamento a terzi. Conseguentemente devono intendersi, implicitamente e limitatamente ai soli Comuni, abrogate le disposizioni contenute nel sopracitato art. 52 nella parte in cui consente l’affidamento della riscossione spontanea delle entrate degli enti locali.
Lo ha ribadito il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota n. 19194 del 14 novembre scorso, in risposta a un Comune che chiedeva precisazioni in merito alla possibilità di affidare l’attività di riscossione spontanea dell’imposta
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