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LETTERE

Per le cause di incompatibilità, possibili modifiche ma con cautela

Mercoledì, 7 dicembre 2011

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Caro Direttore,
mi riferisco alla lettera del collega di Brescia Alberto Papa (si veda “Attività professionale e attività extra: perché incompatibili?”) il cui contenuto conduce ad opportune riflessioni in merito alla revisione delle cause di incompatibilità previste dall’art. 4 del nostro Ordinamento.

Ho però alcune perplessità sull’opportunità di agire in tal senso nel momento attuale, in cui alcuni settori della politica, delle forze sociali e dell’opinione pubblica tendono ad omologarci alle imprese (in questa direzione si prospettano imminenti modifiche legislative), dimenticando la peculiarità della nostra professione che assolve anche incarichi di interesse collettivo – se non pubblico – con l’obbligo di salvaguardare e tutelare la fede pubblica.

Certo le sanzioni conseguenti all’acclarata situazione di incompatibilità per cause che potrebbero aver perso, nel tempo, una valenza congrua per una sanzione pesante quale la cancellazione dall’Ordine (ove non applicabile la censura o la sospensione temporanea), parrebbero esorbitanti rispetto all’esigenza del rispetto dei principi deontologici.

Una rivisitazione, allora, potrebbe essere opportuna senza tuttavia dimenticare che l’osservanza dell’etica equivale alla tutela dei cittadini che si rivolgono ai professionisti, i quali hanno l’obbligo di essere professionalmente qualificati, di agire in modo indipendente e con onestà, di assumersi la responsabilità personale per la loro condotta, di osservare la segretezza in relazione agli affari dei clienti e di agire nel loro interesse, in ossequio alle leggi vigenti.


Eugenio Vitello
Commissione Deontologia CNDCEC

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