Nullo l’accertamento da parametri nei confronti del promotore finanziario
La tracciabilità delle movimentazioni finanziarie può, in alcuni casi, essere uno strumento di difesa per il contribuente
Il risultato derivante dall’applicazione dei parametri nei confronti di un promotore finanziario costituisce un elemento presuntivo inidoneo a fondare l’accertamento, atteso che, per la peculiarità della sua attività, tutte le operazioni finanziarie promosse sono tracciabili e, conseguentemente, sono tali anche i suoi ricavi, ben potendo, così, essere determinati dal Fisco in modo puntuale e preciso, senza la necessità di ricorrere a presunzioni “inattendibili”. Lo ha stabilito la C.T. Reg. della Puglia con la sentenza n. 52 del 13 ottobre 2011.
I fatti di causa sono quelli tipici di un accertamento fondato sull’applicazione dei parametri di cui all’art. 3, commi 181 e 183, della L. 549/1995 e DPCM 29 gennaio 1996. Un promotore finanziario riceveva la ...
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