Dietrofront della Cassazione sul valore del «redditometro»
Viene riaffermata la natura di presunzione legale dei coefficienti, con automatismo nell’inversione dell’onere della prova
Come anticipato in un precedente intervento (si veda “La Cassazione amplia la difesa nel «redditometro»” del 18 giugno 2011), pareva troppo bello poter affermare che, dopo la sentenza n. 13289 della Cassazione, la difesa contro gli accertamenti da redditometro potesse essere strutturata come se le risultanze dei coefficienti fossero una presunzione semplice.
Infatti, con la sentenza n. 27545 depositata ieri, ecco il dietrofront della Corte di Cassazione: le risultanze derivanti dai coefficienti ministeriali relativi al cosiddetto “redditometro” costituiscono presunzioni legali per cui, da un lato, il contribuente non può impugnare il coefficiente di redditività oggettivamente considerato, dall’altro il giudice non può togliere, di sua volontà, la capacità contributiva
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