In caso di omessa dichiarazione, credito IVA solo rimborsabile
La Cassazione esclude la compensazione, anche se l’eccedenza risulta dalle liquidazioni periodiche
Il diritto al computo del credito IVA, sotto forma sia di detrazione che di rimborso, si definisce e sorge con la dichiarazione annuale, con l’effetto che – in caso di mancata presentazione della stessa – la facoltà del contribuente si riduce all’unica possibilità della restituzione.
Lo ho stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 268/2012, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, favorevole al contribuente.
Non è stata, quindi, ritenuta condivisibile la tesi di quest’ultimo, secondo cui sarebbe illegittimo il mancato riconoscimento di un credito IVA – desumibile dalle registrazioni e liquidazioni periodiche, regolarmente eseguite nel corso del periodo d’imposta – per il solo fatto
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