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FISCO

In caso di omessa dichiarazione, credito IVA solo rimborsabile

La Cassazione esclude la compensazione, anche se l’eccedenza risulta dalle liquidazioni periodiche

/ Michele BANA

Venerdì, 13 gennaio 2012

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Il diritto al computo del credito IVA, sotto forma sia di detrazione che di rimborso, si definisce e sorge con la dichiarazione annuale, con l’effetto che – in caso di mancata presentazione della stessa – la facoltà del contribuente si riduce all’unica possibilità della restituzione.

Lo ho stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 268/2012, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, favorevole al contribuente.
Non è stata, quindi, ritenuta condivisibile la tesi di quest’ultimo, secondo cui sarebbe illegittimo il mancato riconoscimento di un credito IVA – desumibile dalle registrazioni e liquidazioni periodiche, regolarmente eseguite nel corso del periodo d’imposta – per il solo fatto

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