Tutela cautelare «anticipata» nel reclamo
Negli atti reclamabili può essere pregiudizievole attendere il deposito del ricorso per chiedere la sospensiva
Il neointrodotto procedimento di reclamo causerà moltissime difficoltà sia interpretative sia applicative, alcune delle quali sono già state anticipate (si veda “Il reclamo si avvicina, non senza problemi” del 16 gennaio 2012).
È ormai noto che, se l’atto è emesso dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro e notificato dal 1° aprile 2012, non si potrà fare subito ricorso, ma occorrerà presentare il reclamo (con eventuale proposta di mediazione) e, solo in un momento successivo, provvedere alla costituzione in giudizio.
Se il procedimento di reclamo o di mediazione ha esito positivo, non sorgono problemi particolari per i diritti del contribuente, visto che egli verserà le somme derivanti dall’accordo, presumibilmente, ai sensi dell’art. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41