Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»
Dal 1° febbraio, per la violazione del limite di 1.000 euro, l’iter prevede contestazione, istruttoria, decretazione e notifica della sanzione, esecuzione
Con la circolare n. 2 del 16 gennaio, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, il Ministero dell’Economia e delle finanze fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al limite all’uso di contanti e di titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007. Attualmente tale limite è pari a 1.000 euro, per effetto di quanto disposto dal DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011. L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento “artificioso” di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad ...
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