Fattura rettificata, ammesse le prove alternative di avvenuto ricevimento
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia, citando a titolo di esempio copie del sollecito, prove di pagamenti o la produzione di scritture contabili
La sentenza della Corte di Giustizia, causa C-588/10, depositata il 26 gennaio 2012, prende le mosse da una controversia innestata tra l’Amministrazione finanziaria e una nota società polacca, operante nel settore della produzione e della distribuzione di generi alimentari. In particolare, la società rilevava l’illegittimità della normativa nazionale riguardante la riduzione, sulla base di una fattura rettificata inviata alla controparte commerciale, della base imponibile nonché del corrispondente importo dell’IVA dovuta qualora, alla data di presentazione della dichiarazione IVA, la medesima società non fosse stata in possesso di una conferma di ricevimento della fattura rettificata rimessa dalla medesima controparte.
La citata “distonia” trova giustificazione ...
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