Lecito controllare l’e-mail del dipendente per accertare condotte anti-aziendali
Per la Cassazione, lo scopo non dev’essere quello di monitorare l’attività del dipendente, ma di individuare a posteriori eventuali comportamenti illeciti
L’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta al datore di lavoro l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; tuttavia, se tale attività di controllo prescinde dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione dei dipendenti, ed è diretta invece ad accertare l’avvenuta perpetrazione di comportamenti illeciti dei lavoratori medesimi – e lesivi del patrimonio aziendale – allora si considera esercitata senza alcuna violazione di legge.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2722, depositata ieri.
Nel caso di specie, il dipendente di una banca veniva licenziato per giusta causa in seguito all’accusa di aver divulgato,
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