L’Ufficio deve dimostrare di aver valutato le osservazioni del contribuente
Secondo una recente sentenza, in caso contrario l’avviso di accertamento può considerarsi nullo
È nullo l’avviso di accertamento emesso sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, se l’Ufficio non dimostra di aver adeguatamente valutato le osservazioni formulate dal contribuente dopo il rilascio del verbale. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Reggio Emilia, con la sentenza n. 10/4/12 del 1° febbraio 2012.
La Guardia di Finanza aveva sottoposto a verifica una società quotata in borsa. In esito alle attività ispettive, aveva constatato delle differenze inventariali già rilevate dalla stessa contribuente nella sua contabilità di magazzino. Le Fiamme Gialle, sulla base di tali incongruenze nelle giacenze, avevano ritenuto operanti le presunzioni di acquisto e di vendita senza fattura, di cui al DPR 441/1997, a seconda che si trattasse di differenze inventariali positive
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