Sull’indennità agenti la Cassazione conferma la competenza
Secondo la prassi, la deduzione è ammessa solo quando l’indennità viene corrisposta
Con la sentenza 11 aprile 2011 n. 8134, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sul tema della deducibilità degli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, confermando il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro non conforme alla posizione da ultimo assunta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6 luglio 2007 n. 42.
La questione è stata oggetto, nel tempo, di numerose pronunce giurisprudenziali, così come di più chiarimenti di prassi, non sempre coincidenti. Il trattamento fiscale della fattispecie risulta, dunque, ancora problematico.
Riepilogando, l’art. 105 comma 4 del TUIR prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi 1 e 2 si applichino anche per gli accantonamenti relativi alle ...
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