Rivalutazione immobili con effetti nel bilancio 2011
La modalità adottata nel 2008 orienta la gestione della fiscalità differita
L’art. 15, commi 16 e ss., del DL n. 185/2008 aveva riconosciuto, alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC, la possibilità di iscrivere – nel rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 – i maggiori valori contabili dei beni immobili. Le società che si sono avvalse di tale facoltà devono, ora, gestire i relativi effetti, in sede di redazione del bilancio d’esercizio 2011, differenziati a seconda della tipologia di rivalutazione effettuata all’epoca:
- esclusivamente civilistica;
- fiscale ad effetti differiti al quinto e sesto periodo d’imposta successivo, con riferimento, rispettivamente, al calcolo degli ammortamenti deducibili – e delle spese di manutenzione ordinarie (circ. Agenzia delle Entrate n.
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