Per la dottrina, la soluzione sulle fatture materialmente false è troppo rigorosa
Il più gravoso trattamento per la falsità ideologica sarebbe giustificato dalla più intensa decettività
La soluzione che tende a consolidarsi nella giurisprudenza di legittimità (si veda “Fatture materialmente false senza soglie di punibilità” di oggi) è contestata dalla prevalente dottrina, secondo la quale, in caso di utilizzazione in dichiarazione di documenti materialmente falsi, esclusa l’integrazione dell’art. 2 del DLgs. 74/2000, dovrebbero cercarsi risposte sanzionatorie nelle ulteriori disposizioni del DLgs. 74/2000.
Occorrerebbe, cioè, guardare all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici); fattispecie parimenti sanzionata ma propria dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e condizionata al superamento congiunto di specifiche soglie di punibilità, irrigidite dal recente DL 138/2011 (l’imposta ...
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