Società di servizi «incompatibile», contano gli ultimi 5 anni di fatturato
È una delle precisazioni contenute nelle Note interpretative aggiornate dal CNDCEC, che forniscono anche chiarimenti sull’attività d’impresa agricola
Ai fini dell’incompatibilità relativa alla società di servizi, conta la prevalenza del fatturato della società (riferibile all’iscritto) rispetto al fatturato dell’iscritto stesso, prevalenza che va calcolata in base alla media dell’ultimo quinquennio e non del singolo anno solare. È questo il principale chiarimento aggiunto nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità professionali (ex art. 4 del DLgs. 139/2005): tra le altre modifiche al testo, approvate dal CNDCEC lo scorso 1° marzo, la precisazione che l’incompatibilità dell’attività d’impresa agricola sussiste soltanto qualora l’iscritto possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
Andiamo con ordine. Come noto, la precedente versione delle Note interpretative
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