Controlli alla società di revisione, ben venga l’interpretazione del Notariato
Egregio Direttore,
seguo con attenzione e interesse l’evoluzione interpretativa in tema di sindaco unico.
Ero quindi presente al convegno del 20 aprile di cui avete dato evidenza già l’indomani, in “Nuovi controlli nelle società di capitali sotto esame a Torino”.
In quella sede, ho accolto con particolare favore l’interpretazione del Notariato milanese che, in un altro articolo (“Non convince il controllo di legalità alla società di revisione” del 25 aprile 2012), Ermando Bozza e Luciano De Angelis giudicano invece non convincente.
A prescindere dalle valutazioni ermeneutiche degli autori (perlopiù condivisibili), mi pare infatti che quella del Notariato sia un’interpretazione da suffragare con tutte le nostre forze.
Ricordo quando (se non erro, i primi mesi del 1996) i “Principi di comportamento del Collegio Sindacale” elaborati e raccomandati (con decorrenza dal 1° gennaio 1997) dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri richiesero ai membri del collegio sindacale di farsi carico di adempimenti “tipici” delle società di revisione.
Rispetto ai quali noi commercialisti ci trovammo del tutto impreparati; al punto che in più di un convegno ascoltai tranquillizzanti (?!) suggerimenti da parte dei relatori (perlopiù colleghi di lunga esperienza) a non preoccuparsi più di tanto; trattandosi, appunto, di una mera “raccomandazione”, priva di cogenza legislativa.
“Attenuante” certamente venuta meno con le innovazioni apportate in materia dal DLgs. 39/2010; da cui (stante la generalizzata prassi societaria di affidare al collegio anche l’attività di controllo contabile/revisione legale) la necessità di rimboccarsi le maniche e mettere seriamente mano ai principi di revisione (ostici in quanto per noi desueti); oppure di “abdicare” dal ruolo di sindaci (tantopiù a fronte della novità “sindaco unico”).
A tutto vantaggio delle società di revisione.
Ora (dopo 15 anni a nostro “sfavore”), l’interpretazione del Notariato milanese pare rimescolare un po’ le carte e, se condivisa e diffusa, porre forse qualche problema alle società di revisione nell’accettazione di incarichi da “sindaco unico” di srl (ad esempio, quelli evidenziati in chiusura del Vostro articolo sopra citato).
Mi consenta, egregio Direttore, di commentare: “Ben venga”.
Senza dovermi vergognare di eccessivo utilitarismo; posto che, come opportunamente sottolineato anche dai Vostri autori, sull’argomento non sono mancate autorevoli interpretazioni “di parte” (cito testualmente).
Fabrizio Niccolai
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41