Restyling per l’indeducibilità dei costi da reato
In sede di conversione in legge del DL 16/2012 sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell’indeducibilità
Rispetto alla prima versione contenuta nel DL 16/2012, con la L. di conversione (n. 44 del 26 aprile 2012, in vigore da ieri), l’art. 8 del citato DL prevede ulteriori modifiche all’art. 14 comma 4-bis della L. n. 537/1993, recante la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato.
Giova ricordare che, ante DL 16/2012, la versione in vigore dell’art. 14 citato prevedeva che, “nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”.
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