Gli stranieri possono acquistare in contanti fino a 15.000 euro
Gli operatori italiani interessati, però, devono comunicare gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro all’Agenzia delle Entrate
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro, ma gli operatori italiani devono comunque comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro.
Sono queste le principali novità che la L. 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del DL 16/2012, ha apportato alla disciplina che deroga ai limiti di trasferimento del denaro contante in favore di turisti stranieri.
L’art. 3 comma 1 del DL 16/2012 aveva disposto che il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non avrebbe operato per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo – effettuati presso esercenti il commercio al minuto o ...
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