Bancarotta da reato societario: non conta il fine di risollevare le sorti dell’impresa
La soluzione, già affermata anteriormente alla riforma del 2002, è reputata valida anche in relazione alla nuova disciplina
La Corte di Cassazione, nella sentenza 12 giugno 2012 n. 23091, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta da false comunicazioni sociali, ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, ha affermato che la finalità di risollevare le sorti dell’impresa non elide la portata lesiva della condotta.
L’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 61/2002, punisce con la reclusione da 3 a 10 anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società fallite che abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuni dei “fatti” previsti, tra gli altri, dagli artt. 2621 e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali). Nel caso di specie, la bancarotta risultava consumata da un amministratore ...
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