Dall’INPS, chiarimenti sulla riscossione dei contributi di artigiani e commercianti
Con la circolare n. 90 di ieri, l’INPS ha chiarito le modalità di riscossione, per il 2012, dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. 335/95.
A tal proposito, si ricorda che, come ogni anno, con le circ. nn. 14 e 16 del 3 febbraio scorso, l’Istituto ha fornito le indicazioni utili per determinare gli obblighi contributivi gravanti, nel 2012, sui lavoratori citati. La contribuzione 2012 è caratterizzata da un aumento delle aliquote.
Nella circ. di ieri, l’INPS fa presente, innanzitutto, che, ai sensi del DL n. 63/2002 convertito, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
I lavoratori autonomi, che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. 335/95, devono versare il contributo dovuto, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l’acconto relativo all’anno d’imposta 2012.
Per effetto del DPCM 6 giugno 2012, le scadenze fiscali, inizialmente fissate al 18 giugno per il saldo 2011, sono slittate al 9 luglio senza pagamento aggiuntivo, mentre ai versamenti effettuati dal 10 luglio al 20 agosto 2012 va applicata la maggiorazione dello 0,4%. Lo slittamento è applicabile anche a quei contributi che vanno versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, come quelli oggetto della circ. INPS n. 90.
La maggiorazione dello 0,4% – precisa l’Istituto – va versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale DPPI nel caso dei liberi professionisti.
La circ. 90 fornisce inoltre precisazioni sul reddito imponibile, anche per i contribuenti minimi, sulla rateizzazione, sul quadro RR del modello UNICO PF 2012 e sull’eventuale compensazione. (Redazione)
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