Possibile la presentazione telematica degli atti di surrogazione dei mutui ipotecari
L’Agenzia del Territorio ha reso noto ieri, a mezzo comunicato stampa, di aver pubblicato sul proprio sito il provvedimento interdirigenziale 26 giugno 2012, relativo alle modalità di presentazione, in via telematica, dell’atto di surrogazione di cui all’art. 120-quater del DLgs. n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Il provvedimento, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, definisce le modalità telematiche di presentazione alle Conservatorie dei registri immobiliari degli atti di surrogazione dei mutui ipotecari.
La disciplina della surrogazione nei contratti di finanziamento – cosiddetta “portabilità” dei mutui – già contenuta nell’art. 8 del DL n. 7/2007, è attualmente confluita nel citato art. 120-quater del Testo unico.
Tale norma prevede che, in caso di contratti di finanziamento conclusi con intermediari bancari e finanziari, il debitore possa surrogare il nuovo creditore nel credito e nelle relative garanzie personali e reali.
La surrogazione comporta il trasferimento del contratto di finanziamento, alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e il subentro del nuovo creditore nelle garanzie ipotecarie.
Sulla base del provvedimento pubblicato, l’annotamento di surrogazione può essere richiesto al Conservatore dei registri immobiliari anche trasmettendo per via telematica la copia autentica dell’atto, stipulato in forma notarile, predisposta con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale.
Inoltre, se l’atto è stipulato in forma pubblica, il notaio stesso può attestare che si sono verificate le condizioni perché la surrogazione abbia effetto. (Redazione)
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