Liti pendenti, sospensione solo per atti e attività successivi all’entrata in vigore
Per gli atti compiuti «ante» DL 98/2011 con effetti nel periodo di sospensione, spetta al contribuente esprimere la volontà di avvalersi della definizione
Secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 12, lettera c), del DL n. 98/2011, le liti fiscali che possono essere definite ai sensi dello stesso comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Trattasi, dunque, di sospensione ex lege cui devono uniformarsi non solo le parti del giudizio, ma anche le Commissioni tributarie che, in base a specifiche disposizioni, sono chiamate a svolgere alcune funzioni nel processo idonee a stabilire la sequenza delle attività del giudizio. Ad esempio, l’avviso di trattazione è un atto del processo a cura della segreteria della Commissione tributaria espressamente disciplinato dall’art. 31 del DLgs. n. 546/1992.
È possibile che, nonostante la sospensione ex lege delle liti pendenti, la Commissione tributaria, nel periodo di sospensione, dopo ...
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