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L’Anc invita i professionisti attestatori a valutare con attenzione le diverse casistiche

/ REDAZIONE

Martedì, 10 luglio 2012

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Con un comunicato stampa diffuso ieri, l’ANC ha espresso il proprio apprezzamento per la decisione del legislatore, nell’ambito delle modifiche alla L. fall. introdotte con l’art. 33 del DL 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”), in particolare per ciò che concerne i requisiti del professionista attestatore (“nuovo” art. 67, comma 3, lett. d) L.fall.).

L’ANC reputa infatti che sia stato giusto porre confini puntuali sull’indipendenza del professionista, in quanto, molto spesso – si legge nel comunicato – si è assistito a un abuso dell’istituto dell’attestazione (sia nei piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d) L. fall., sia nel concordato preventivo ex art. 161, sia ancora negli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis a danno dei creditori e di chi vanta diritti sul soggetto attestato.

In relazione, invece, alla specifica sanzione penale, in caso di informazioni false od omissione di informazioni rilevanti, l’associazione sottolinea che l’attività del professionista, tanto più se si trova a operare in un contesto d’insolvenza o comunque di crisi manifesta, può indurre in errori che la magistratura penale potrebbe classificare tra quelli oggetto di sanzione.

L’ANC, esprimendo preoccupazione tra omissione collegabile al falso specifico e al mero errore di valutazione, invita tutti i professionisti chiamati a svolgere l’attività di attestatore a valutare di volta in volta le casistiche che si presentano, tracciando il percorso seguito per arrivare alla valutazione finale. L’obiettivo, per l’associazione, sarebbe infatti quello che il ruolo dei commercialisti, fatto di sacrifici e studi, quando svolto con professionalità, trasformi la categoria in un “capro espiatorio”, sanzionabile in maniera più pesante di un bancarottiere professionista. (Redazione)

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