Responsabilità «231» per gli illeciti ambientali da non trascurare
La circolare ABI Serie Legale 12 luglio 2012 n. 15 fornisce le prime indicazioni per evitare sanzioni connesse ai nuovi «reati presupposto»
Per quanto le attività nell’ambito delle quali possono essere commessi illeciti ambientali – recentemente collocati tra i “reati presupposto” della Responsabilità “231” – non rientrino tra quelle tipiche riconducibili all’attività bancaria, sono comunque presenti profili di rischio potenziale per quanto concerne: la gestione dei rifiuti e le emissioni o gli impatti ambientali collegati ad impianti o beni utilizzati nei luoghi di lavoro; le ipotesi in cui la banca sia proprietaria di immobili su cui siano effettuati, ad opera di terzi, lo scarico illecito di sostanze pericolose o in cui si depositano rifiuti ovvero intrattenga rapporti con clienti coinvolti nelle attività illecite in questione. Occorre, quindi, predisporre adeguate cautele.
Sono queste
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