Per il nuovo lavoro intermittente, basta la presenza di «interruzioni»
È uno dei chiarimenti forniti ieri dal Ministero del Lavoro, oltre alle precisazioni sulla comunicazione preventiva del datore alla DTL
Dopo le primissime indicazioni della circ. n. 18 del 18 luglio 2012, pubblicata nel giorno stesso di entrata in vigore della L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20 di ieri, analizza più nel dettaglio le novità introdotte in materia di lavoro intermittente. Si tratta della prima del pacchetto di circolari di approfondimento annunciato dai tecnici ministeriali. Attraverso il contratto di lavoro intermittente, di cui agli artt. 33 e seguenti del DLgs. 276/2003 – stipulabile a tempo indeterminato o a termine – il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, in modo che quest’ultimo possa utilizzarne la prestazione lavorativa “su chiamata”, per l’espletamento di prestazioni di carattere “discontinuo ...
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