Ai fini ACE, disapplicabile l’irrilevanza dei conferimenti da Paesi «black list»
In base al vigente assetto normativo, sembra non potersi negare la possibilità di dimostrare, caso per caso, la non elusività di tali risorse
Tra le norme antielusive previste ai fini dell’applicazione dell’ACE, l’art. 10, comma 3, lett. d) del DM 14 marzo 2012 rende irrilevanti, in capo al conferitario residente, i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi con i quali non è consentito lo scambio di informazioni (cosiddetti Paesi non collaborativi o non white list). Diversamente, rilevano ai fini del beneficio le somme provenienti da soggetti esteri domiciliati in Paesi collaborativi, purché le risorse non provengano da soggetti italiani controllanti il conferente estero.
Il dubbio che si pone è se l’irrilevanza ai fini ACE delle risorse finanziarie provenienti da Paesi non white list sia disapplicabile mediante presentazione di una istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8 del
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