Con l’apporto di capitale, associazione in partecipazione senza conversione
In alcuni casi, le restrizioni imposte dalla riforma del mercato del lavoro non si applicano e non costringono alla trasformazione in lavoro subordinato
Il contratto di associazione in partecipazione ha subìto rilevanti modifiche a seguito della L. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), volte ad individuare i casi di abuso nell’utilizzo di questo istituto, volendo mascherare con il contratto stesso altre tipologie di rapporto tra un committente e persone fisiche che svolgono una determinata prestazione. Pur con gli aggiustamenti e le restrizioni prodotte dal citato decreto, il contratto di associazione in partecipazione può continuare ad essere applicato in una serie piuttosto estesa di casi senza alcun timore di conversione in rapporto in lavoro subordinato.
Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dagli articoli 2549-2554 c.c., è un contratto di scambio sinallagmatico, poiché sono previste prestazioni ...
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