Ammissibile l’appello notificato in copia e non in originale
Il «rovesciamento» dell’iter procedurale non comporta sanzioni irreversibili come l’inammissibilità
Il ricorso o l’atto di appello può essere spedito al destinatario anche in “copia conforme”. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 11358 del 6 luglio 2012, ha ribaltato la decisione dei giudici tributari lombardi che avevano dichiarato inammissibile l’appello del contribuente.
A seguito dell’impugnazione di un avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni in materia di imposta di registro, i primi giudici tributari bresciani avevano respinto il ricorso. Il contribuente aveva tempestivamente impugnato la decisione con atto di appello, notificato all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente, in copia certificata dal difensore (avvocato) come conforme, anziché in originale. La C.T. ...
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