Il mero deposito della domanda di mediazione è comportamento elusivo
È necessario un comportamento attivo della parte per l’integrazione del contraddittorio di fronte al mediatore
L’art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010 ha fissato il vincolo del previo esperimento del procedimento di mediazione per la risoluzione delle controversie civili e commerciali relativi a diritti disponibili, vertenti su alcune materie tassativamente previste.
In questi casi, il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale: l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della medesima (il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi). In egual modo provvede quando la mediazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41