Senza iscrizione nel VIES si applica il regime delle «vendite a distanza»
L’identificazione in Italia è però inutile perché l’IVA è assolta con il reverse charge
Per effetto del regime introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, l’applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione, proprio delle operazioni intracomunitarie, resta precluso in assenza di iscrizione nell’archivio VIES, così come nei 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di inizio attività o della richiesta di iscrizione.
Privilegiando la “forma” (iscrizione nell’archivio VIES) rispetto alla “sostanza” (natura intracomunitaria dell’operazione), l’IVA si considera dovuta nel Paese di origine, in palese violazione del principio di ripartizione della potestà impositiva che contraddistingue le operazioni intracomunitarie, come si evince agevolmente dalle ultime pronunce della Corte di Giustizia (causa ...
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